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Il nostro servizio non ha costo  per i cittadini e per la Pubblica amministrazione.
Il costo  di ogni intervento è infatti applicato alle compagnie assicurative che, in base al contratto di settore e all’articolo 239 del D.Lgs. n.152/2006, sono tenute a coprire i rischi e i costi connessi alla circolazione dei veicoli.
La legge prescrive che siano le società assicuratrici a farsi carico dei costi di ripristino della sede stradale così come assolvono a quelli connessi ai danni alle cose e alle persone vittime di incidenti.
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ARTICOLO ESTRATTO DAL SITO www.iprofessionistidellasicurezza.it
Il ripristino della sicurezza della circolazione post incidente
Il ripristino delle condizioni di sicurezza, a seguito del verificarsi di un incidente stradale, è un tema poco discusso, nonostante la questione sia molto importante ai fini della salvaguardia della  sicurezza della circolazione stradale. E’ con questo spirito, quindi, che  si è voluto approfondire la normativa che regola e dispone azioni in tal senso. Dando corso ad un excursus sulle disposizioni vigenti, si è giunti alla conclusione che,  in applicazione dei combinati disposti del Codice della Strada e del Codice dell’Ambiente, i Comuni, le Provincie, le Regioni, le società gestori e concessionarie della strada, sono responsabili della corretta conduzione e manutenzione, anche straordinaria, delle condizioni di viabilità,  oltre che del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla sede stradale, anche a seguito di incidenti. Infatti il Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada), e le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152/06 (Testo Unico dell’Ambiente), quest’ultimo in particolare disciplina i criteri per la gestione e lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, regolando le responsabilità per i danni di natura ambientale, obbligando indirettamente l’ente proprietario della strada a vigilare e conseguentemente mantenere in efficienza le condizioni di sicurezza.
Vediamo nello specifico le disposizioni che trattano dell’argomento de quo.

Art. 161 Codice della Strada “Ingombro della carreggiata”.
  1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
  2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
  3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

A ben vedere, l’infortunistica stradale rappresenta proprio il caso tipico di applicazione della fattispecie appena citata. Eppure questo articolo del Codice della Strada è presso che ignorato, lo si denota dall’osservazione delle nostre strade, non si può fare a meno di notare quelle macchie scure spesso presenti, così come pure accade di imbattersi in rimasugli di un pregresso incidente, a volte anche con danno all’arredo comunale.  Purtroppo, pur rivestendo carattere di assoluta emergenza, stante l’insito pericolo di una macchia oleosa o di frammenti di vetro, il rilievo del sinistro viene, però, trattato essenzialmente con riferimento, ai danni alle persone e/o alle cose, dimenticando il pericolo che incombe anche per i successivi utenti della strada. Quello che si vuole sottolineare è che questa preminenza, per quanto corretta, a volte, concorre al rischio di trascurare le conseguenze determinate anche in termini ambientali, essendo il sinistro anche una fonte di produzione di rifiuti, alla sicurezza del vivere comune. Accanto a ciò, al trascurare le condizioni di ripristino, accade anche,  che a seguito di una mancata precedenza, arresto allo stop, o per altre simili violazioni al codice stradale, vi siano incidenti senza feriti ma con soli danni ai veicoli e/o le infrastrutture stradali, in cui può capitare che vengano disperse parti della carrozzeria delle auto coinvolte, che fuoriescano liquidi, che vengano danneggiati marciapiedi, guardrail, pali della luce, alberi, ecc.. ed i conducenti,  procedendo alla constatazione amichevole si occupano solo di rimuovere le  auto dal carroattrezzi, e non si  preoccupano di lasciare  i detriti  a terra, costituendo, in questo modo, una fonte di reale pericolo per i successivi utenti della strada.
Vero è che al termine della compilazione della constatazione amichevole e lo scambio relativo all’incidente, i conducenti si possono legittimamente allontanare dal luogo del sinistro, ma devono pur sempre porsi il problema di che fine devono fare i materiali residuali derivanti dall’incidente.
Anche qualora questi detriti venissero accostati al bordo della strada, tale comportamento non è conforme alle prescrizioni della legge.


Cosa sono i rifiuti stradali?
Volendo sintetizzare, sono da considerarsi  “rifiuti stradali” i lamierati, i frammenti di vetro, le strutture plastiche, i tessuti, le gomme, le parti solide che si disperdono in seguito ad un sinistro, a cui vanno aggiunti quei rifiuti stradali per lo più liquidi, come ad esempio i lubrificanti, i carburanti, i refrigeranti ecc.  Ma mentre i rifiuti solidi sono soggetti ad una rimozione più spontanea in quanto visibili, i secondi, quelli liquidi, possono rimanere fino a quando il trascorrere del tempo non contribuisca alla loro dispersione mediante la vaporizzazione, il trasferimento ecc. Può capitare che per favorirne la dispersione, talvolta, detti rifiuti liquidi vengano trattati con materiale non biodegradabile (es. sabbia, ecc.) ma anche questo si sostanzia a sua volta in un rifiuto, da recuperare e smaltire. Altre volte, il rifiuto oleoso, potrebbe non destare eccessiva preoccupazione per la circolazione non essendo immediatamente percepibile come insidia, al pari di un qualsiasi altro materiale disperso nel sinistro ma più ingombrante. Di fatto però, la sua dispersione sul piano viabile, compromettendo il coefficiente di aderenza in modo rilevante, soprattutto quando il fondo è bagnato, costituiendo un alto indice di rischio, soprattutto per gli utenti più deboli della strada, come lo sono i conducenti delle due ruote.
Una certa statistica sostiene, infatti, che  il 7% circa dei sinistri stradali con morti e feriti, avviene in quegli stessi luoghi dove si sono verificati in precedenza incidenti stradali, a causa del non corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale, compromessa.
La norma sopra citata, al comma 3°, pone l’ obbligo per il conducente di informare l’ente proprietario della strada o un organo di polizia, pur rimanendo in capo all’ente proprietario della strada di ripristinare le condizioni di sicurezza così come sancito dallo
art. 14 del C.d.S.  “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”
  1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
  2. a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  3. b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
  4. c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
mentre l’ art. 15, “Atti vietati”
  1. Su tutte le strade e loro pertinenze e’ vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono,alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) (( . . . )) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
((f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento));
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
Al comma 1 lettera  f vi è esplicito riferimento al divieto di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, nulla viene precisato sulle modalità di deposito, per cui trattandosi di senso lato si deve necessariamente inglobare anche la dispersione involontaria a causa di sinistro stradale
A fugare ogni eventuale dubbio in ordine all’individuazione del soggetto tenuto a sobbarcarsi gli oneri della pulizia post incidente del piano viabile, e quindi del ripristino delle condizioni di sicurezza “ante incidente”, interviene anche l’ art. 211 del C.d.S.Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive“.
E’ la  normativa contenuta nella parte quarta del Testo Unico Ambientale a sancire che i rottami derivanti dal sinistro stradale sono a tutti gli effetti rifiuti. Per questa ragione che sui soggetti coinvolti nell’incidente stradale incombe l’obbligo di rimuoverli, o di segnalare  all’ “ente proprietario della strada od un organo di polizia” la loro presenza al fine di farli rimuovere, ed avviare un corretto smaltimento e recupero. Questa responsabilità, di occuparsi di tali rifiuti, non può essere annullata per il fatto che la loro “produzione” non è avvenuta per espressa volontà diretta dei relativi proprietari ma a causa di un evento accidentale, certamente involontario. Al pari di altre situazioni, come gettare carte a terra, insudiciare la strada, tutti atti espressamente vietati dallo stesso Codice della Strada, ma per esempio se accadesse che un individuo intenzionato a conferire  un televisore da una residenza ad un altra passando per il marciapiede, semmai gli cadesse lungo il tragitto, potrebbe  legittimamente abbandonarlo lì, tutto danneggiato sul marciapiede? Altrimenti dovrà rispondere di abbandono di rifiuti.
Qualora, invece, in un incidente stradale, che abbia provocato lo spargimento di rifiuti solidi e/o liquidi sulla strada, siano intervenuti organi pubblici per accertare la dinamica, soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area in questione, in questo caso, stante anche la difficoltà derivante dall’operazione di rimozione, sarà l’autorità pubblica intervenuta a rimuovere i rifiuti dalla pubblica via, per conto dell’Ente proprietario della strada. Su quest’ultimo incombe il dovere di esercitare quindi la funzione di custode, per cui ha l’obbligo, non solo di vigilare ma anche di migliorare le condizioni di sicurezza della strada stessa. In caso contrario, risponderà dei danni subiti dagli utenti nell’utilizzo della strada, anche nell’ipotesi in cui non abbia segnalato adeguatamente le condizioni di pericolo. Infatti, la responsabilità dell’evento che sia riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura e allo stato di manutenzione della strada, è imputabile all’Ente proprietario o concessionario della strada, a meno che non si accerti che l’utente danneggiato avrebbe potuto percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Le conseguenze del mancato ripristino:
  • Rischi per gli utenti della strada: una valutazione prudente in base ai dati statistici a disposizione, indica in circa 30.000 incidenti annui, con morti e feriti, a causa di non corretto ripristino del fondo stradale interessato da incidenti precedenti.
  • Rischi  per l’ambiente: il danno ambientale, in conseguenza del mancato ripristino, provoca la dispersione, prevalentemente di idrocarburi, olii e liquidi dei motori sulla superficie delle strade, i quali successivamente andranno a confluire sia nelle acque superficiali che in quelle sotterranee di falda.
  • Sanzioni derivanti dal Codice della strada e dal Codice Ambientale.
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